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Con la sentenza n. 20170 del 30 luglio 2018, la Terza Sezione civile della Cassazione ha stabilito che la sentenza penale di patteggiamento, nell’ambito del processo civile, non ha alcuna efficacia vincolante e non inverte l’onere della prova.
Nel caso esaminato una donna è stata convenuta in giudizio dall’occupante uno suo immobile per ottenere il risarcimento del danno all’onore subito in seguito a delle offese patite, per le quali la convenuta era stata condannata in sede penale ex articolo 444 c.p.p.. La proprietaria, però, si era difesa sostenendo di essere stata provocata e chiedendo la condanna dell’attore al risarcimento del danno per il rifiuto di rilasciare l’immobile.
Così, prima il Tribunale di Taranto, poi la Corte di Appello di Lecce le hanno dato ragione.
Ma avverso tale decisione l’uomo ha proposto ricorso in Cassazione affermando che ‘erroneamente’ la Corte territoriale aveva escluso ‘qualsiasi efficacia probatoria alla sentenza di patteggiamento’ che invece produce l’ “inversione dell’onere della prova”.