Tel/Fax : +39 0983 887888
Separazione tra coniugi: fruisce delle detrazioni fiscali il genitore che versa.
Solo il coniuge che versa l’assegno in favore dei figli ha diritto alle detrazioni per i carichi familiari, mentre chi vive con loro può avere accesso alle agevolazioni fiscali solo se dimostra di aver effettivamente partecipato al mantenimento dei minori come prevede l’accordo di separazione.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18392 del 12 luglio 2018, che ha rilevato un vizio di motivazione nella decisione con cui la Commissione tributaria regionale aveva respinto le ragioni di un padre che chiedeva l’annullamento della cartella di pagamento con la quale era stata recuperata, nei suoi confronti, la metà delle detrazioni di imposta per carichi familiari.
In particolare l’uomo era stato condannato a versare alla ex un assegno in favore dei figli affidati a entrambi ma collocati presso la madre. L’accordo della separazione prevedeva un contributo economico a carico dei genitori. Lui però chiedeva di usufruire da solo delle agevolazioni dal momento che, aveva sostenuto, non era stato provato che la donna lavorasse e disponesse di risorse proprie.
La tesi, bocciata da Ctp e Ctr di Venezia, è ora stata ribaltata dalla sezione tributaria che ha accolto l’ultimo motivo di ricorso presentato dall’uomo.
Nelle motivazioni viene infatti ricostruito che la Commissione tributaria regionale ha respinto l’appello, ritenendo dimostrato che entrambi i coniugi abbiano partecipato in pari misura a sostenere l’onere economico per i figli, basandosi, però, esclusivamente sull’accordo contenuto nel verbale di separazione consensuale, che prevede l’affidamento dei figli alla moglie, senza considerare le doglianze del ricorrente, il quale, sia in primo grado che in appello, aveva negato che la moglie avesse contribuito al mantenimento, tanto che aveva richiesto l’esibizione di documentazione in possesso dell’Agenzia delle Entrate al fine di verificare la situazione fiscale del coniuge.
Per la Cassazione, tuttavia, il giudice di secondo grado male ha fatto a non spiegare le ragioni per le quali non ha tenuto conto delle circostanze di fatto dedotte dal contribuente volte a dimostrare che egli sosteneva in via esclusiva o in misura preponderante l’onere economico relativo al mantenimento della prole.